Il riconoscimento da parte del legislatore della
possibilità per i comuni di considerare direttamente adibito ad abitazione
principale l'immobile (non locato) posseduto dai cittadini italiani residenti
all'estero, comporta che - qualora venga esercitata tale facoltà - sull'imposta
da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato: l'art. 13,
comma 11, D.L. n. 201/2011 esclude espressamente da tale quota l'abitazione principale
e le relative pertinenze.
Il chiarimento è stato fornito nel corso del question
time, in risposta ad una interrogazione circa il riconoscimento - anche agli
immobili non locati, ubicati in Italia, di proprietà di connazionali residenti
all’estero - delle detrazioni IMU sulla prima casa.
L’art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, come modificato
dal D.L. sulle semplificazioni fiscali, stabilisce che «i comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale [...] l’unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata».
La norma prevede quindi che i Comuni, nell’ambito
della propria potestà regolamentare, possano estendere a tali unità
immobiliari lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale
(aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli). In particolare - ha
chiarito la recente circolare n. 3/DF - la maggiorazione di 50 euro prevista per
i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui gli
stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto
della disposizione di favore.
Viene ora ulteriormente precisato che il
riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni «di
considerare direttamente adibita ad abitazione principale unità immobiliare»
posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, comporta che, nel caso
in cui venga esercitata tale facoltà, sull’imposta da versare non deve
essere computata la quota riservata allo Stato, poiché l’art. 13, comma 11,
D.L. n. 201/2011 esclude espressamente da tale quota l’abitazione principale e
le relative pertinenze.
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