giovedì 6 giugno 2013

NON TUTTI SANNO: GLI INVALIDI CIVILI CON UNA RIDUZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE SUPERIORI AL 50% POSSONO USUFRUIRE UN CONGEDO PER CURE, ANCHE SE LA BUROCRAZIA RISULTA MACCHINOSA!







La normativa prevede che gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono usufruire di un congedo per cure (art. 26 Legge n. 118/1971  art. 10 Decreto Legislativo n. 509/1988). 
Il concreto utilizzo del congedo è stato (ed è tuttora) molto difficoltoso, per la poca chiarezza della normativa e la scarsa diffusione delle informazioni su questa opportunità: per tale motivo,  forniamo in primo luogo il quadro di riferimento legislativo. 


Si richiama specificamente quanto previsto: 

dall’art. 26 Legge n. 118/71 che recita: 
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale. 


dall’art. 10 Decreto Legislativo n. 509/1988 che recita: 
Il congedo per cure previsto dall’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, numero 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempre che le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.

Il congedo in questione: 
non può superare i 30 giorni anche non continuativi 
le cure devono essere collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative 
è riconducibile all’assenza per malattia (art. 2110 Codice Civile
è vincolato all’autorizzazione del medico della ASL territorialmente competente (a cui sono state trasferite le competenze del Medico Provinciale), tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.


Settore pubblico 
Anche nel settore pubblico, il congedo per cure è riconducibile all’assenza per malattia di cui all’art. 2110 Codice Civile. 
La normativa sul Pubblico Impiego prevede che, in sede di contrattazione di comparto siano definite modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica (art. 18 DPR n. 395/88). 
Più recentemente è intervenuta la Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali 22 dicembre 2005, n. 40 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2006, n. 10) che, sul congedo per cure diverse, al punto b recita: ?Unitamente alla regolamentazione della contrattazione collettiva relativa al periodo di comporto e all’eventuale periodo di aspettativa non retribuita, il legislatore prevede una ulteriore possibilità di astensione dalla attività lavorativa per il lavoratore affetto da tumore, nella particolare ipotesi in cui allo stesso sia riconosciuta una situazione di invalidità. 
In particolare, sono riconosciuti al malato di tumore due distinte tipologie di benefici: talune previste in caso di riconoscimento in capo allo stesso di una invalidità civile, prevista e regolamentata della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modificazioni; altre ipotizzate invece nel caso in cui al lavoratore sia altresì riconosciuto lo stato di "handicap in situazione di gravità", regolamentato ai sensi della legge n. 104 del 1992. 
Per quanto attiene al primo profilo, e secondo quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 118 del 1971, si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro età. 
Al riguardo, va evidenziato che nel caso in cui al lavoratore sia riconosciuta l?invalidità civile, l’articolo 10 del decreto legislativo n. 509 del 1988 dispone che possano usufruire di un congedo straordinario per cure, non superiore a trenta giorni - previsto ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 118 del 1971 - nel caso in cui sia riconosciuta agli stessi un?invalidità pari al cinquanta per cento
. 


Inoltre, la Direzione Generale Attività Ispettiva - Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, rispondendo, in data 5 dicembre 2006, ad un interpello della Confartigianato di Prato in materia di congedo per cure (di cui all’art. 26 Legge. n. 118/1971 e all’art. 10 Decreto Legislativo n. 509/1988) di un lavoratore affetto da patologia tumorale, relativo trattamento retributivo e previdenziale e periodo di comporto, si è così espressa: 
...Allo stato attuale il predetto "congedo straordinario per cure" c.d. "diverse", seppur non espressamente disciplinato, non risulta indennizzabile da parte dell?Istituto previdenziale, anche se equiparato alla condizione di malattia, per analogia a quanto disposto in materia di cure elioterapiche, climatiche, psammoterapeutiche e similari né, di conseguenza, esistono codici contributivi specifici per l?esposizione degli importi sul DM10. Si pone infine il problema della computabilità o meno delle giornate di permesso straordinario nel periodo, detto di "comporto", durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell’art. 2110 c.c. e la cui durata è determinata dalla contrattazione di categoria o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Recentemente il Ministero del lavoro è intervenuto in materia di patologie oncologiche e relative tutele con circ. n. 40/2005, ribadendo, al punto a), il diritto del lavoratore 
malato a beneficiare del periodo di comporto di cui si è sopra accennato e indicando, al punto b), una "ulteriore" possibilità di astensione dall?attività lavorativa, in caso di riconosciuta invalidità, con l?individuazione di due tipologie di benefici di cui il primo è per l?appunto il "congedo straordinario per cure" di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988. Quindi, per le ragioni sopra esposte, nel caso in esame si può concludere ritenendo che la lavoratrice interessata ha diritto, sussistendo i presupposti indicati dalla normativa in vigore e in precedenza evidenziati, ad usufruire di trenta giorni all?anno di congedo straordinario per cure, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile, in quanto "ulteriore", nei 180 giorni annui di periodo di comporto individuati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi.
 


Sulla base dei riferimenti legislativi si deduce che: 
Il congedo di trenta giorni, anche non continuativi, per cure diverse è retribuito a carico del datore di lavoro in quanto, seppur equiparato alla condizione di malattia, non è indennizzabile da parte dell’INPS 

Il periodo di congedo straordinario per cure diverse non è non computabile, in quanto "ulteriore", nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

La domanda di congedo per cure va rivolta al proprio datore di lavoro previa autorizzazione del medico della Azienda U.S.L. di residenza il quale deve certificare che le cure sono collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative 


In ogni caso si consiglia di: 
verificare quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 
richiedere consulenza ed eventuale assistenza ad un Ente di Patronato
 



Riferimenti Legislativi 

Codice Civile - art. 2110 

Legge 30 marzo 1971, n. 118, Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili?, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82 

DPR 23 agosto 1988, n. 395,  Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo intercompartimentale, di cui all’art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie 


Circolare INPS - Servizio Personale 4 gennaio 1989, n. 1, Lavoratori invalidi civili. Congedo per cure 


Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali 22 dicembre 2005, n. 40, Patologie oncologiche - Periodo di comporto - Invalidità e situazione di handicap grave - Decreto legislativo n. 276/03, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale?, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2006, n. 10 

Nota Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 5 dicembre 2006





1 commento:

  1. Art 7 decreto legge 119 2011
    http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1869/decreto_legislativo_18lug_INTEGRALE.pdf

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